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È FACOLTA’ DI TUTTI I CLIENTI IN POSSESSO DEI REQUISITI DI SEGUITO ELENCATI, RICHIEDERE LA SOSPENSIONE DELLE RATE DEI FINANZIAMENTI (IPOTECARI/CHIROGRAFARI) IN CONSEGUENZA DELLE AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE CHE, A PARTIRE DAL GIORNO 1° MAGGIO 2023, HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI REGGIO-EMILIA, DI MODENA, DI BOLOGNA, DI FERRARA, DI RAVENNA E DI FORLÌ-CESENA.

DESTINATARI: soggetti titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, svolte nei medesimi edifici.

MODALITA’ DI SOSPENSIONE: I mutuatari hanno la possibilità di richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti come sopra indicato, fino al 31/08/2023.

Si ha diritto alla sospensione fino alla ricostruzione, all’agibilità o all’abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza.

Pertanto le rate oggetto di sospensione concedibili saranno quelle scadenti nel periodo che va dal 04/05/2023 fino al 31/05/2024.

MODALITA’ DI RICHIESTA SOSPENSIONE: le richieste devono essere presentate su apposita modulistica Banca, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del DPR 28/12/200 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.

COSTI DI SOSPENSIONE:L’attivazione della sospensione è a titolo gratuito.
In caso di Sospensione della sola quota capitale: il mutuatario corrisponderà all’istituto, per la durata dei mesi di sospensione, una rata di soli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) – previsto dal contratto di finanziamento – applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione. Terminata la sospensione, il finanziamento riprenderà il regolare ammortamento contrattuale.
In caso di Sospensione dell’intera rata: durante il periodo di sospensione matureranno ogni mese gli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) – previsto dal contratto di finanziamento – applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione. Gli interessi maturati nel periodo di sospensione saranno ripartiti pro quota sulle residue rate a scadere.

La sospensione del finanziamento determinerà un prolungamentodi pari durata temporale del piano di ammortamento originario.

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